CORONAVIRUS – Misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus per attività economiche valide fino al 25 marzo 2020

SOSPENSIONI E LIMITAZIONI PER LE ATTIVITA’

 

SOSPENSIONI

Le palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi devono rimanere chiusi al pubblico

I teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura devono rimanere chiusi al pubblico.

I pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, devono rimanere chiusi al pubblico.

 

ATTIVITA’ dei SERVIZI di RISTORAZIONE (fra cui BAR, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

ATTIVITA’ SOSPESE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

 

ATTIVITA’ CONSENTITE

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.

Restano attive le mense e le attività del catering continuativo su base contrattuale.

Il gestore delle suddette attività deve predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

 

ATTIVITA’ di SERVIZI ALLA PERSONA

ATTIVITA’ SOSPESE

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

 

ATTIVITA’ CONSENTITE

Sono consentite esclusivamente le seguenti attività inerenti i servizi alla persona:

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

ATTIVITA’ SOSPESE

Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati (possono svolgere attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche esclusivamente i commercianti e i produttori del settore alimentare)

 

ATTIVITA’ CONSENTITE

Restano aperte esclusivamente le seguenti attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività:

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Restano, inoltre, aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Possono svolgere attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche i commercianti e i produttori del settore alimentare.

Nelle suddette attività commerciali il gestore deve garantire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e debbono garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

 

ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI E SETTORE AGRICOLO

ATTIVITA’ CONSENTITE

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

 

ALTRE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E ATTIVITA’ PROFESSIONALI – RACCOMANDAZIONI

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

 

NORMATIVE

DPCM 8 MARZO 2020 (scarica il testo del decreto)

DPCM 9 MARZO 2020 (scarica il testo del decreto)

Decreto #IoRestoaCasa, domande sulle misure adottate dal Governo: risposte al seguente link

Circolare esplicativa della Regione Marche: (scarica il testo della circolare)

DPCM 11 MARZO 2020 (scarica il testo del decreto)

 

INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE DA ESPORRE PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI

  1. Dieci comportamenti da seguire (scarica l’opuscolo da esporre)
  2. Informativa in caso di sintomi (scarica l’opuscolo da esporre)
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